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Crete For Life - Italia STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata <Crete For Life> organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Art. 2 L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione ha per scopo: I. L’accoglienza, anche in paesi esteri quale la Grecia, ad esempio di piccoli gruppi di bambini vittime di guerre, disastri chimici o climatici, con lo scopo di aiutare il loro recupero fisico e mentale. II. La creazione di condizioni favorevoli per ospitare i bambini in un ambiente amichevole e adatto per operare e aiutare il recupero della loro salute fisica ed emotiva. III. La facilitazione del soggiorno dei bambini a livello burocratico, cosi da rendere possibile la loro venuta (per esempio procurando i visti di entrata e uscita per i bambini, coprendo spese per la documentazione richiesta dalle autorità) a condizione che cio’ sia necessario per i bambini ospiti e finanziariamente possibile per l’associazione. IV. L’offerta di sostegno a distanza ed aiuto ai bambini ospitati una volta ritornati nel loro paese d’origine, con lo scopo di a migliorare la loro qualità di vita e i loro prospetti futuri. Mezzi per raggiungere le finalità I. Cooperando con altre associazione senza scopo di lucro come ad esempio “Independent Children Aid- Medicine and Chernobyl” in Bielorussia (Moskovskala 24, Minsk, Bielorussia),co-operazione che e’ gia iniziata II. Prendendo i necessari contatti per stabilire accordi ufficiali di aiuto e cooperazione con il dipartimento di aiuti umanitari del governo della Bielorussia e/o di altri paesi stranieri III. Iniziando l’organizzazione per stabilire il trasporto e l’alloggio dei bambini durante il loro soggiorno terapeutico IV. Chiedendo il supporto morale e finanziario, a livello europeo ed internazionale, richiedendo aiuti e sponsorship per il presente progetto a istituzioni e società pubbliche e private, includendo la comunità europea V. Coinvolgendo la comunità locale, creando un’atmosfera amichevole e accettando l’aiuto volontario di cittadini e delle autorità. Chiunque desideri offrire aiuto volontario, come individui sia nazionali che stranieri, o istituti, quali banche o altre società, e’ benvenuto VI. Pubblicando un sito web per mantenere piu’ facilmente ed economicamente i contatti con soci ed amici. Notizie dell’associazione verranno pubblicate sul sito e dove possibile verranno inviate via posta elettronica a coloro che ne facciano richiesta. Stampando poster da affiggere nella comunità locale, che indichino il logo, il nome e le attività dell’associazione, e i modi per contattarla (indirizzo, numero di telefono, telefonino, fax, email). VII. Organizzando conferenze e presentazioni con lo scopo di informare, mostre, incontri informativi, seminari e work-shop su vari argomenti tra i quali l’ambiente naturale. VIII. Organizzando intrattenimenti e avvenimenti ricreativi, come incontri di sport, attività e giochi, per creare ed incoraggiare contatti ed amicizie con i bambini locali IX. Pubblicando brochure informative. Soci, donatori, sponsor e amici dell’associazione potranno essere informati regolarmente dell’andamento del progetto via posta elettronica o posta normale. Testi che comprendano notizie e informazioni verranno pubblicati regolarmente con lo scopo di informare e pubblicizzare il programma e l’associazione stessa X. Coinvolgendo i mass media e creando le necessarie condizioni per la promozione delle attività e della natura dell’associazione XI. Qualunque propaganda di natura politica o altro, non e’ ammessa dall’associazione È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni. Art. 3 L’associazione ha sede in Via dei Gracchi 297,interno 2, Roma 00192 PATRIMONIO Art. 4 Il patrimonio è formato:
ASSOCIATI Art. 5 Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Art. 6 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza dell’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata. Art. 7 Sono organi dell’associazione: – l’assemblea dei Soci – il Consiglio Direttivo – il Presidente – il Collegio dei Revisori dei Conti. ASSEMBLEA Art. 8 Gli associati formano l’assemblea. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’assemblea si radunerà almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all’assemblea deliberare in merito: - all’approvazione del bilancio consuntivo; – alla nomina del Consiglio Direttivo e alla determinazione del numero dei componenti; – alla nomina del Collegio dei Revisori; – all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti; – ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre. L’assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. AMMINISTRAZIONE Art. 9 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, scelti tra i soci o gli associati dei soci. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura dell’eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. PRESIDENTE Art. 10 Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. COLLEGIO DEI REVISORI Art. 11 Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. BILANCIO Art. 12 L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre l’eventuale bilancio preventivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Art. 13 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. NORMA DI CHIUSURA Art. 14 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
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